
Art. 1 Costituzione e denominazione
1) È costituito, ai sensi della legge 266/91, il Comitato denominato "COMITATO SALVIAMO IL P.S. DI BAZZANO", d'ora in avanti indicato come "il Comitato".
2) Il Comitato non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3) La durata del Comitato è illimitata.
Art. 2 Scopi e attività
Il Comitato è fuori dalle logiche di partito.
Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Il Comitato si pone come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere ed a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore del Pronto Soccorso dell'Ospedale G. Dossetti di Bazzano e sulla sua funzione strategica nel quadro dei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dalla legislazione prevalente nazionale.
Per Io svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
a) effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
b) richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
c) organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
d) promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini e del loro diritto alla salute;
e) promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente;
f) promuovere iniziative pubbliche anche con il coinvolgimento dei cittadini.
Il Comitato ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza fare valutazioni con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle decisioni che attengono l’organizzazione dei servizi sanitari nel Distretto Sanitario Reno, Lavino e Samoggia.

Art. 3 Risorse economiche
1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati testamentari;
c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.
2) II fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
3) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige II bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4 Soci
1) II numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che, a partire dal diciottesimo anno d'età, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Se titolari di attività intendono aderire lo possono fare a titolo personale.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ai seguenti criteri: il compimento del diciottesimo anno d'età.
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3) II Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) II recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato.
6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8) II socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare all’Assemblea nella quale gli è garantito il diritto di voto sugli argomenti posti in votazione, nonché la facoltà di proporre al Comitato iniziative da svolgere;
c) ad accedere alle cariche associative.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune.
Art. 7 Organi del Comitato
1) Sono organi del Comitato:
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Art. 8 L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare
a) nomina il Presidente;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva il bilancio consuntivo;
d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) delibera l'esclusione dei soci;
f) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o su proposte formulate da almeno 3 soci.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
Per consentire ai soci di partecipare all’assemblea già informati degli argomenti in discussione, si invierà contestualmente alla convocazione il materiale necessario.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’assemblea.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
1) II Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilita di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
6) II Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta iI Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Per consentire ai membri dei Consiglio Direttivo di partecipare alla convocazione dello stesso già informati degli argomenti in discussione, si invierà contestualmente alla convocazione il materiale necessario.
8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10 Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano in età.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11 Il Segretario e il Tesoriere
1) Il Segretario dura in carica due anni ed è eletto per votazione dai membri del Consiglio Direttivo, che possono revocarlo in ogni momento. Assiste il Presidente e il Vicepresidente nelle loro funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci.
2) Il Tesoriere dura in carica due anni ed è eletto per votazione dai membri del Consiglio Direttivo, che possono revocarlo in ogni momento. Custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato, tiene la contabilità, presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.
3) Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Art. 12 Norma finale
1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 13 Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.


