
Art. 3 Risorse economiche
1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati testamentari;
c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.
2) II fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
3) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige II bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4 Soci
1) II numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che, a partire dal diciottesimo anno d'età, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Se titolari di attività intendono aderire lo possono fare a titolo personale.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ai seguenti criteri: il compimento del diciottesimo anno d'età.
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3) II Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) II recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato.
6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8) II socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


