3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
Per consentire ai soci di partecipare all’assemblea già informati degli argomenti in discussione, si invierà contestualmente alla convocazione il materiale necessario.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’assemblea.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
1) II Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilita di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.


